Contratto di apprendistato professionalizzante: Recesso del datore di lavoro

Le vicende che il contratto di apprendistato può subire durante il suo svolgimento sono fondamentalmente riconducibili alle seguenti:

  • Recesso del datore di lavoro; 
  • Dimissioni dell’apprendista;
  • Conferma anticipata in servizio.

Recesso del datore di lavoro

La legge prevede espressamente che il recesso del datore di lavoro sia subordinato alla sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo (oggettivo o soggettivo), di cui deve essere data evidenza nella lettera di licenziamento.

Ciò significa che lo stesso può ritenersi valido in presenza di comportamenti inadempienti del lavoratore rispetto agli obblighi contrattuali, a condizione che gli stessi siano stati preventivamente oggetto di specifica contestazione disciplinare. A queste ipotesi, sono riconducibili i concetti di giusta causa e giustificato motivo soggettivo.

La fattispecie del giustificato motivo oggettivo, invece, ricorre quando il licenziamento è determinato da motivazioni connesse all’attività produttiva dell’azienda ovvero a esigenze di tipo organizzativo e/o produttivo che le impongono una riduzione dell’organico.

Laddove mancassero questi presupposti, il licenziamento dell’apprendista è da ritenersi illegittimo, con le conseguenze risarcitorie e/o sanzionatorie previste per qualsiasi altra tipologia di rapporto di lavoro.

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