Contratto di apprendistato professionalizzante: Recesso del datore di lavoro
Le vicende che il contratto di apprendistato può subire durante il suo svolgimento sono fondamentalmente riconducibili alle seguenti:
- Recesso del datore di lavoro;
- Dimissioni dell’apprendista;
- Conferma anticipata in servizio.
Recesso del datore di lavoro
La legge prevede espressamente che il recesso del datore di lavoro sia subordinato alla sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo (oggettivo o soggettivo), di cui deve essere data evidenza nella lettera di licenziamento.
Ciò significa che lo stesso può ritenersi valido in presenza di comportamenti inadempienti del lavoratore rispetto agli obblighi contrattuali, a condizione che gli stessi siano stati preventivamente oggetto di specifica contestazione disciplinare. A queste ipotesi, sono riconducibili i concetti di giusta causa e giustificato motivo soggettivo.
La fattispecie del giustificato motivo oggettivo, invece, ricorre quando il licenziamento è determinato da motivazioni connesse all’attività produttiva dell’azienda ovvero a esigenze di tipo organizzativo e/o produttivo che le impongono una riduzione dell’organico.
Laddove mancassero questi presupposti, il licenziamento dell’apprendista è da ritenersi illegittimo, con le conseguenze risarcitorie e/o sanzionatorie previste per qualsiasi altra tipologia di rapporto di lavoro.