Apprendistato professionalizzante: possibili alternative durante e al termine del periodo formativo

Con il D. Lgs. 81/2015, il legislatore è nuovamente intervenuto sul contratto di apprendistato, sebbene in modo non particolarmente incisivo, in quanto sono stati pressoché confermati i principi già con- tenuti nel Testo Unico del 2011, primo fra tutti quello che lo definisce un contratto di lavoro a tempo indeterminato (art. 41, c. 1 D. Lgs. 81/2015).

Rispetto ad esso, tuttavia, l’apprendistato presenta alcune peculiarità derivanti dalla presenza di un periodo di “addestramento” e dal suo scopo formativo, con evidenti implicazioni in fase di chiusura del rapporto di lavoro.

In particolare, fermo restando l’obbligo del preavviso (art. 2118 C.C.), le modalità di recesso delle parti si differenziano a seconda che la relativa facoltà sia esercitata nel corso del periodo di apprendistato oppure alla fine.

In quest’ultimo caso, il recesso delle parti è libero, salvo ovviamente il preavviso. Ciò significa che, se una di esse non esercita questa facoltà, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Al contrario, durante il periodo di apprendistato, il datore di lavoro può recedere solo a determinate condizioni, ossia in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di una specifica motivazione, si applicano le tutele previste per la generalità dei lavoratori e disciplinate nel D. Lgs. 23/2015. Le dimissioni, invece, sono libere.

Di seguito, esaminiamo le specifiche modalità di recesso dal contratto di apprendistato professionalizzante e le ulteriori vicende che lo stesso può subire. Per quanto riguarda tutte le altre cause di cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio, mancato superamento del periodo di prova e superamento del periodo di comporto), l’apprendistato segue le disposizioni generali applicabili alle altre tipologie contrattuali.

RECESSO DAL CONTRATTO DI APPRENDISTATO

  • Obbligo di rispetto del periodo di preavviso.
  • La durata del periodo di preavviso è stabilita dalla specifica disciplina prevista per gli apprendisti dal CCNL applicato in azienda. In assenza, si applica quanto stabilito dalla medesima contrattazione collettiva per la generalità dei lavoratori.
  • In caso di dimissioni: obbligatorietà della procedura telematica.

DURANTE IL PERIODO DI APPRENDISTATO

  • Recesso del datore di lavoro, solo in presenza di giusta causa o giustificato motivo. In mancanza, il licenziamento è illegittimo e trova applicazione il generale regime di tutela.
  • Dimissioni dell’apprendista, a prescindere da specifiche motivazioni.
  • Conferma anticipata in servizio con conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro come ordinario rapporto a tempo indeterminato.
  • All’apprendista si applica il trattamento economico cui avrebbe avuto diritto al termine della formazione.

AL TERMINE DEL PERIODO DI APPRENDISTATO

  • Recesso di una delle parti:
  • .. nel rispetto del preavviso: cessazione del rapporto di lavoro alla fine del preavviso decorrente dal termine dell’apprendistato;
  • .. senza rispetto del preavviso: il recesso può essere comunicato solo entro l’ultimo giorno del periodo formativo. Il rapporto cessa al momento della notifica del licenziamento/dimissioni. La parte recedente deve pagare un’indennità sostitutiva del preavviso.
  • Mancato recesso delle parti e conferma in servizio con ordinario rapporto a tempo indeterminato. 
  • Conseguimento della qualifica professionale senza conferma in servizio.

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Il datore di lavoro gode delle agevolazioni contributive per l’anno successivo alla conferma dell’apprendista, anche nel caso in cui intervenga in anticipo.

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