Apprendistato Professionalizzante: COVID – 19 e assolvimento dell’obbligo formativo
L’apprendistato è un contratto di lavoro nel quale la prestazione lavorativa è connessa ad un percorso formativo, non si realizza apprendistato senza formazione.
Senza formazione, non è possibile “lavorare” come apprendisti; senza lavoro, non c’è formazione in apprendistato.
Come comportarsi durante i periodi di sospensione dell’attività lavorativa, di lavoro a distanza in modalità agile o di chiusura di scuole e università nell’attuale fase di emergenza connessa alla diffusione del virus Covid-19?
A tali fini un aiuto al datore di lavoro giunge dalla modificabilità del piano formativo individuale. Il piano Formativo è di fatto uno strumento a cui dedicare particolare attenzione per poter favorire il più possibile, a beneficio di tutti i soggetti coinvolti, la formazione dell’apprendista anche in questo periodo emergenziale.
Formazione interna
Per formazione interna si intende la formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali. La formazione interna è disciplinata dalla Contrattazione collettiva di settore (CCNL), che interviene disciplinando la durata, l’articolazione e anche le diverse modalità con cui svolgere tale monte ore formativo, in funzione delle qualifiche professionali da conseguire.
Nel caso in cui l’apprendista continui a svolgere il proprio lavoro a distanza, la formazione tecnico professionale, può continuare ad essere erogata.
Essa infatti non deve necessariamente essere svolta all’interno dell’azienda e può essere realizzata (quando previsto dalla contrattazione collettiva) anche attraverso il ricorso a strumenti digitali e a piattaforme di e-learning.
In questi casi è opportuno intervenire sul Piano Formativo Individuale (PFI) rimodulando i periodi di formazione e modificando gli strumenti e i metodi per la sua erogazione.
Il PFI, d’altronde, è sempre modificabile purché ciascun intervento sia giustificato da un’esigenza formativa.
In caso, di sospensione dell’attività lavorativa, vengono meno anche gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro.
Se questa sospensione supera i 30 giorni, è possibile prolungare il periodo di apprendistato come disposto dall’art. 42, comma 5, lettera g del decreto legislativo 81/2015. Tale proroga è giustificata dal fatto che l’apprendista deve disporre di tempo utile per acquisire le competenze indicate nel PFI.
Formazione esterna
La formazione esterna riguarda i percorsi per l’ottenimento delle competenze di base e trasversali, erogati tramite offerta pubblica dalle Regioni e dalle Province autonome o direttamente dal datore di lavoro e sotto la sua esclusiva responsabilità.
Se l’apprendista continua a lavorare e se è possibile svolgere, perché così disposto dalle Regioni, tale monte ore formativo a distanza, l’apprendista dovrà regolarmente frequentare i percorsi per le competenze di base e trasversali.
Ovviamente, nel caso in cui la formazione esterna sia sospesa, data l’impossibilità di svolgerla in presenza, essa sarà recuperata secondo i criteri previsti dal legislatore regionale.
Infine, nel caso in cui l’apprendista fruisca di misure di sostegno al reddito e sia sospeso dall’attività lavorativa, non dovrà a frequentare i corsi per la formazione di base e trasversale, anche se già attivati e avviati prima della sospensione del rapporto.