Che cosa è l’Apprendistato?
è un rapporto di lavoro subordinato con il quale il datore di lavoro si obbliga a impartire al lavoratore l’insegnamento necessario a far conseguire allo stesso le capacità indispensabili al conseguimento di una qualifica, utilizzandone al contempo l’opera professionale a fronte di una retribuzione.
L’apprendistato è disciplinato dal Testo Unico del 14.11.2011 n. 167, di recente modificato dal D.L. n. 34/2014 convertito nella Legge n. 78/2014 del 16 maggio 2014 (Jobs Act).
Si tratta di un contratto di lavoro (cd. a causa mista) a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani (art. 1 D.Lgs. n. 161/2011).
La disciplina generale, alla luce delle modifiche apportate dalla L. 78/2014, “è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel rispetto dei seguenti principi” (art. 2 D.Lgs. n. 161/2011), di seguito sintetizzati:
1) Forma scritta del contratto
2) Forma scritta del patto di prova.
3) Il contratto deve contenere, in forma sintetica, il piano formativo individuale;
4) Previsione di una durata minima del contratto, comunque non inferiore a sei mesi, ad eccezione dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali;
e) Possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante;
5) Presenza di un tutore o referente aziendale;
6) Divieto di retribuzione a cottimo;
7) Possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni;
8) Divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo;
9) In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente;
10) Possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 c.c.
Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.